Vision Zero è il nome di una dichiarazione di principio adottata dal parlamento Svedese nel 1997 come linea guida per tutte le attività riguardanti la sicurezza stradale, che si basa su un presupposto tanto semplice quanto rivoluzionario: la perdita di vite umane nel traffico è inaccettabile. Per arrivare a questo risultato, è necessario che le strade, i veicoli e gli utenti della strada diventino un sistema integrato per la sicurezza, dove tutti – amministrazioni pubbliche, progettisti, gestori, forze dell’ordine e utenti - devono cooperare tra loro assumendosi la propria quota di responsabilità. Da quando la Svezia (e altri paesi dopo di essa) ha adottato questa linea guida, tutto è cambiato sulle strade e gli incidenti sono diminuiti in modo inarrestabile. Purtroppo, in Italia un sistema integrato per la sicurezza non esiste. E si vede. Le nostre strade fanno sempre più paura. Perché sono diventate ormai una giungla pericolosa, dove regnano il caos e l’arroganza e dove tutti noi, ma soprattutto i più deboli – come i bambini, gli anziani e i disabili, ma anche i ciclisti e i motociclisti - rischiamo la vita ogni giorno. Una giungla che miete ogni anno oltre 5.000 morti e oltre 300.000 feriti. E'ora di finirla. L’Associazione Vision Zero ONLUS vuole portare il suo contributo alla realizzazione di un sistema stradale sicuro per tutti, e soprattutto per gli utenti deboli della strada, attraverso:
Diventa socio di Vision Zero ONLUS e fai associare chi ti è vicino; con il vostro aiuto riusciremo far diventare l’Italia un paese più sicuro. Perché ne abbiamo davvero bisogno: per noi, per i nostri cari, per i nostri figli.
Versione 02 approvata dall’assemblea il 19 settembre 2008 Art. 1 - Denominazione 1. E' costituita, nel rispetto del codice civile, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e della legge 7 dicembre 2000 n. 383, l'associazione di promozione sociale Vision Zero ONLUS, nel seguito definita associazione. Art. 2 - Sede 1. L'associazione ha sede presso il domicilio indicato nell’atto costitutivo. 2. Il trasferimento della sede sociale non comporta la modifica dello statuto. Art. 3 - Durata 1. La durata dell’associazione è illimitata. 2. Il suo scioglimento può essere disposto soltanto con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 3. In ogni caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, nei modi previsti dall’art. 10 comma 1 lett. f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Art. 4 - Scopo 1. Scopo dell'associazione, che non ha fini di lucro, è l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e in particolare la tutela dei diritti civili alla vita, alla salute e alla libertà di movimento degli utenti deboli della strada, vale a dire di tutte le persone, associate e non, che in tale contesto risultano svantaggiate in ragione delle proprie condizioni fisiche e/o psichiche e/o economiche e/o sociali, 2. Lo scopo di cui al comma 1. può essere perseguito ovunque, sostenendo e, laddove possibile, attuando direttamente: A. la realizzazione di campagne educative inerenti allo scopo dell’associazione; B. l’eliminazione dei fattori di rischio presenti nelle infrastrutture stradali; C. l’eliminazione delle barriere fisiche e psicologiche che rendono spesso difficile o impossibile la circolazione di tali soggetti; D. la progettazione e l’adozione di piani che rendano la circolazione stradale sicura, chiara, fluida ed efficiente; E. le modifiche normative e regolamentari che assicurino la chiarezza delle norme di condotta e delle relative sanzioni e in generale la certezza del diritto in materia di circolazione stradale; F. la tutela dei diritti degli utenti deboli della strada in ogni sede. 3. L’associazione può inoltre svolgere tutte le altre attività necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale, tutti gli atti e le operazioni di natura reale o personale, finanziaria, mobiliare o immobiliare, e può assumere e stipulare accordi o convenzioni sia con altre associazioni, enti e istituzioni che con amministrazioni pubbliche, in Italia e all’estero, a condizione che tali attività tutte siano direttamente connesse a quelle istituzionali, come disposto dall’art. 10 comma 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. 4. È vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo. 5. Tutte le attività dell'associazione possono essere svolte anche dietro corrispettivo. Art. 5 - Soci 1. Sono soci fondatori le persone indicate nell’atto costitutivo; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità. 2. Sono soci le persone fisiche maggiorenni che facciano richiesta di entrare a far parte dell’associazione. La loro qualità di soci è subordinata al pagamento della quota sociale, che può essere annua o vitalizia. 3. All’atto dell’iscrizione il socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. 4. I soci cessano di appartenere all'associazione per: - dimissioni volontarie; - morte; - i soli soci soggetti al versamento della quota sociale annua, per mancato pagamento della stessa entro il mese di febbraio, considerato tacita manifestazione della loro volontà di recedere dall’associazione; - esclusione deliberata dal comitato in caso di grave inosservanza dello statuto o delle norme dell’associazione o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno all'associazione stessa. 5. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 6 - Diritti e doveri dei soci 1. Tutti i soci hanno uguale diritto di voto nell’assemblea, possono eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi. 2. Hanno i diritti di informazione e di controllo sull’attività dell’associazione stabiliti dalle leggi. 3. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a versare le quote associa¬tive e i contributi nell'ammontare fissato dal comitato e a svolgere le attività eventualmente concordate all’atto dell’iscrizione. Art. 7 - Organi 1. Sono organi dell'associazione: - l'assemblea; - il comitato; - il presidente. Art. 8 - Assemblea 1. L'assemblea è costituita da tutti i soci. 2. Essa è convocata in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria su impulso del presidente o su richiesta del comitato o di almeno un decimo dei soci. 3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta via e-mail. 4. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. 5. Nessun socio può essere portatore di alcuna delega. 6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti. 7. L'assemblea ha i seguenti compiti: - elegge tra i soci i membri del comitato; - approva il bilancio consuntivo annuale; - approva le modifiche allo statuto. Art. 9 - Comitato 1. Il comitato è composto di cinque membri eletti dall’assemblea. 2. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. 3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno il giorno prima della data fissata, con comunicazione scritta via e-mail. 4. Il comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre membri. 5. Le deliberazioni del comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei membri. 6. Il comitato ha i seguenti compiti: - nomina il presidente tra i propri membri; - fissa le norme per il funzionamento dell'associazione, in armonia con lo statuto e la normativa vigente; - determina il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone le spese; - stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci; - assume e licenzia il personale; - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e convenienza per l’associazione; - sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale; - decide l’esclusione dei soci; - elabora e sottopone all’assemblea le modifiche allo statuto. Art. 10 - Presidente 1. Il presidente è nominato dal comitato. 2. È anche presidente dell'assemblea e del comitato. 3. Rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. 4. ha i seguenti compiti: - convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato; - nomina l’eventuale segretario; - in caso di necessità e convenienza per l’associazione, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 5. In caso di impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal membro del comitato più anziano tra quelli con la maggiore anzianità di carica. Art. 11 - Segretario 1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci; - provvede al disbrigo della corrispondenza; - è responsabile della redazione e della conservazione degli ordini del giorno e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; - predispone lo schema del progetto del bilancio consuntivo annuale, che sottopone al comitato entro il mese di marzo; - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione e alla conservazione della documentazione relativa; - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato; - gestisce il personale. 2. In caso di mancata nomina del segretario, le relative funzioni vengono svolte dal presidente. Art. 12 - Durata delle cariche 1. Tutte le cariche associative hanno la durata di cinque anni e possono essere confermate. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del periodo decadono allo scadere del periodo medesimo. Art. 13 - Risorse 1. È vietata la distribuzione, anche se svolta in modo indiretto secondo l’art. 10 comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 2. Il patrimonio dell'associazione è costituito: - dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo; - da eredità, donazioni, legati, erogazioni liberali e introiti di qualsiasi genere, dei soci e dei terzi, espressamente destinati dal dante causa o, in mancanza di destinazione specifica, dal comitato alla costituzione del patrimonio. 3. Per il funzionamento e per il conseguimento dei suoi fini, l'associazione può disporre delle seguenti entrate: - quote e contributi dei soci; - eredità, donazioni, legati, erogazioni liberali e introiti di qualsiasi genere, dei soci e dei terzi, espressamente destinati dal dante causa o, in mancanza di destinazione specifica, dal comitato alle spese di esercizio; - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; - contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; - redditi derivanti dall'impiego del patrimonio; - avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. 4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, tutte descritte nell’art. 4. 5. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato. Ogni operazione di utilizzo delle somme ivi depositate è disposta con firma del presidente; operazioni per l’esecuzione di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono inoltre il preventivo assenso di un altro membro del comitato. Art. 14 - Quota associativa 1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal comitato. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Art. 15 - Bilancio 1. Ogni anno il comitato redige obbligatoriamente il bilancio consuntivo e lo sottopone entro il mese di aprile all'approvazione dell'assemblea, che delibera a maggioranza dei voti. 2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 3. Il periodo di bilancio deve coincidere con l'anno solare. Art. 16 - Modifica dello statuto 1. Lo statuto è modificabile dall’assemblea, con i quorum e la maggioranza ordinariamente previsti, su proposta del comitato. Art. 17 - Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e in particolare al codice civile, al decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e alla legge 7 dicembre 2000 n. 383. |